Estratto delle disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito (D.P.R. 29/9/73 n°602 modificato dal D.Lgs. 26/2/99 n°46)

 

1) - Gli immobili si vendono nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le pertinenze, accessori e con le servitù attive e passive, senza garanzie di sorta da parte del Concessionario istante.

 

2) - Gli interessati devono presentare domanda alla Direzione della Concessione procedente entro le ore (vedere avviso di vendita)del giorno non festivo precedente gli incanti, depositando altresì le somme indicate nel presente avviso di vendita.

 

3) - Le spese di vendita e gli oneri tributari (ivi comprese le eventuali spese di annotamento delle "formalità" da cancellare) concernenti il trasferimento sono a totale carico dell’ Aggiudicatario (art.78, lettera h).

 

4) - Il prezzo base dell’incanto è pari all’importo stabilito a norma dell’Art. 52, comma 4, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. in data 26/4/86, n 131. Se si tratta di terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, il prezzo è stabilito con perizia della competente Agenzia del Territorio (Art. 79).

 

5) - La cauzione prevista dall'art. 580 del Codice di Procedura Civile è fissata per ogni incanto nella misura del 10% (dieci per cento) del prezzo base.

La cauzione, nonchè le spese di vendita in ragione del 15% (quindici per cento) del prezzo minimo stabilito per ciascun incanto, devono essere depositati presso il Concessionario entro le ore (vedere avviso di vendita) del giorno non festivo precedente ogni incanto.

 

6) - Se la vendita non ha luogo al primo incanto per mancanza di offerte valide si procede ad un secondo incanto con il ribasso di un terzo sul prezzo determinato a norma dell' Art.79. Qualora la vendita non abbia luogo nemmeno al secondo incanto, si procede ad un terzo incanto con un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello del precedente incanto (Art.81).

 

7) - Le offerte in aumento non dovranno essere inferiori all’ 1% (uno per cento) del prezzo base d’asta fissato per il primo incanto (Art. 78, lettera g).

 

8) - Nel termine di trenta giorni dalla vendita l' Aggiudicatario deve pagare il prezzo offerto, dedotta la cauzione, al Concessionario (Art. 82, primo comma). - In caso di mancato versamento del prezzo nel predetto termine, il Giudice dell’Esecuzione pronuncia con decreto la decadenza dell' Aggiudicatario e la perdita della cauzione a titolo di multa. - Il Concessionario procede quindi ad un nuovo incanto per un prezzo base pari a quello dell’ultimo incanto. - Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello della precedente aggiudicazione, l' Aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza (Art. 82, secondo comma).

 

9) – Del bando sarà data pubblicità mediante affissione alla porta esterna della Cancelleria del competente Tribunale, nonchè all’ Albo dei Comuni nel cui territorio sono situati gli immobili (Art. 80, comma 1).

 

10) - Il Procuratore Legale che è rimasto aggiudicatario per persona da nominare, deve dichiarare al Concessionario nei tre giorni dall’incanto il nome della persona per la quale ha fatto l’offerta, depositando il relativo mandato.

In mancanza, l’aggiudicazione diviene definitiva al nome del Procuratore (Art. 583 C.P.C.).