LIBRO TERZO
DELLA PROPRIETA'
TITOLO VIII
Del possesso
CAPO II
Degli effetti del possesso
SEZIONE III
Dell'usucapione
Art.1158 - Usucapione
dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari - La proprietà dei
beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si
acquistano in virtù del possesso continuato per vent'anni.
Art.1159 - Usucapione
decennale - Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario
un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà
e che sia stato debitamente trascritto, ne compie l'usucapione in suo favore
col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione.
La stessa disposizione si applica nel caso di acquisto degli altri diritti
reali di godimento sopra un immobile.
Art.1159 bis
- Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale - La proprietà
dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati
montani dalla legge si acquistano in virtù del possesso continuato
per quindici anni.
Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario, in forza di un
titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia debitamente
trascritto, un fondo rustico con annessi fabbricati, situati in comuni
classificati montani dalla legge, ne compie l'usucapione in suo favore col
decorso di cinque anni dalla data di trascrizione.
La legge speciale stabilisce la procedura, le modalità e le agevolazioni
per la regolarizzazione del titolo di proprietà.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai fondi
rustici con annessi fabbricati, situati in comuni classificati montani dalla
legge, aventi un reddito non superiore ai limiti fissati dalla legge
speciale.
Art.1160 - Usucapione
delle universalità di mobili - L'usucapione di un'universalità di
mobili e di diritti reali di godimento sopra la medesima si compie in virtù
del possesso continuato per venti anni.
Nel caso di acquisto in buona fede da chi non è proprietario, in forza di
idoneo titolo, l'usucapione si compie con il decorso di dieci anni.
Art.1161 - Usucapione
dei beni mobili - In mancanza di titolo idoneo la proprietà dei beni
mobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si
acquistano in virtù del possesso continuato per dieci anni, qualora il
possesso sia stato acquistato in buona fede.
Se il possessore è di mala fede, l'usucapione si compie con il decorso di
venti anni.
Art.1162 - Usucapione
dei beni mobili iscritti in pubblici registri - Colui che acquista in
buona fede da chi non è proprietario un bene mobile iscritto in pubblici
registri in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e
che sia stato debitamente trascritto, ne compie in suo favore l'usucapione
col decorso di tre anni dalla data di trascrizione.
Se non concorrono le condizioni previste dal comma precedente, l'usucapione
si compie col decorso di dieci anni.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso di acquisto degli altri diritti
reali di godimento.
Art.1163 - Vizi
del possesso - Il possesso acquistato in modo violento o clandestino non
giova per l'usucapione se non dal momento in cui la violenza o la
clandestinità è cessata.
Art.1164 - Interversione
del possesso - Chi ha il possesso corrispondente all'esercizio di un
diritto reale su cosa altrui non può usucapire la proprietà della cosa
stessa, se il titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente da
un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del
proprietario. il tempo necessario per l'usucapione decorre dalla data in cui
il titolo del possesso è stato mutato.
Art.1165 - Applicazione
di norme sulla prescrizione - Le disposizioni generali sulla
prescrizione, quelle relative alle cause di sospensione e d'interruzione e
al computo dei termini si osservano, in quanto applicabili, rispetto alla
usucapione.
Art.1166 - Inefficacia
delle cause d'impedimento e di sospensione rispetto al terzo possessore
- Nell'usucapione ventennale non hanno luogo, riguardo al terzo possessore
di un immobile o di un diritto reale sopra un immobile, nè l'impedimento
derivante da condizione o da termine, nè le cause di sospensione indicate
dall'art.2942.
Art.1167 - Interruzione
dell'usucapione per perdita di possesso - L'usucapione è interrotta
quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno.
L'interruzione si ha come non avvenuta se è stata proposta l'azione diretta
a ricuperare il possesso e questo è stato ricuperato
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